Indicatore di tempestività dei pagamenti

 

In questa pagina sono pubblicati, gli indicatori attestanti la tempestività dei pagamenti dell’ente ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 33/2013.

Il calcolo dell’indicatore è effettuato secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 3 del D. P. C. M. del 22 settembre 2014 il quale recita:

“3. L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”

Modalità di calcolo:

L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

            Definizioni:

  • “transazione commerciale”: i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
  • “giorni effettivi”: tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
  • “data di pagamento”: la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria;
  • “data di scadenza”: i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
  • “importo dovuto”: la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Periodi di inesigibilità:

  • Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.