Informazioni generali sul tributo

Informazioni generali sul tributo

Quali sono gli obiettivi del Consorzio?

Gli obiettivi del Consorzio sono la difesa idraulica e la tutela ambientale del territorio e delle sue risorse naturali. L’attività è finalizzata a ridurre il pericolo idraulico (allagamenti in aree vulnerabili) e a tutelare e incrementare la qualità ambientale del sistema idrografico. Tali obiettivi sono perseguiti, in accordo con gli altri soggetti istituzionali competenti (Regione, Enti locali, Autorità di Bacino, etc.) secondo diverse possibilità e fasi di lavoro: individuando e arrestando gli squilibri e le problematiche territoriali; elaborando i piani e i programmi delle attività per la risoluzione delle criticità; progettando e/o realizzando le opere necessarie; provvedendo alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica, idrauliche e di difesa del suolo.

In particolare, il Consorzio 4 Basso Valdarno, nell’espletamento delle sue funzioni, si occupa della manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, approvato dalla Regione Toscana, e delle opere ivi insistenti. Oltre alla manutenzione attiva, consistente in interventi di controllo vegetativo mirati a mitigare il rischio idraulico sui corsi d’acqua, vengono annualmente previsti interventi di manutenzione ed esercizio di 23 impianti di sollevamento delle acque meteoriche e, a rotazione, interventi di manutenzione ordinaria sull’ingente patrimonio di opere esistenti. Questa importante mole di lavori, finanziata con i fondi del bilancio consortile, viene eseguita in parte in appalto, con l’ausilio dei tecnici consortili, ed in parte in amministrazione diretta ed è rafforzata da una costante e capillare azione di vigilanza di tutto il reticolo di gestione. Il Consorzio, inoltre, affianca alla manutenzione ordinaria, la progettazione e l’esecuzione di numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuove opere, al fine di garantire una gestione del territorio sempre più attenta e sostenibile sia dal punto di vista ambientale che idrogeologico. Il Consorzio svolge altresì il Servizio di Reperibilità h/24 e pronto intervento in occasione delle allerte meteo e degli eventi di piena in accordo con la Regione Toscana.

Le principali attività svolte possono essere esemplificate come segue:

  • eliminazione della vegetazione infestante presente ai margini ed all’interno dei canali bonifica e del reticolo idrografico in gestione;
  • manutenzione delle sezioni e dei profili dei canali stessi e dei corsi d’acqua;
  • ripresa dei franamenti di sponda, occlusioni delle sezioni e dei profili;
  • attività di conservazione delle opere di bonifica e idraulica e delle pertinenze e controllo di interventi operati da terzi nell’ambito della bonifica;
  • manutenzione e gestione degli impianti idrovori;
  • azioni di presidio idraulico e protezione civile in caso di piena o emergenze meteorologiche;
  • progettazione per interventi di ristrutturazione della rete e nuove opere.

Perché pagare il contributo di bonifica, è obbligatorio?

Il contributo di bonifica compete a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici o società, che siano proprietari di immobili, sia terreni che fabbricati, che ricevono un beneficio dall’attività di bonifica, ai sensi della normativa vigente (art. 44 Costituzione, artt. 812 e 860 del Codice Civile, Regio Decreto 368/04, R.D. 215/33 e L.R. 79/2012) che attribuisce a questi l’onere di provvedere alla manutenzione e all’esercizio delle opere idrauliche realizzate e di concorrere alla spesa per la realizzazione di nuove opere pubbliche di bonifica.

Come viene calcolato il contributo di bonifica?

Il contributo di bonifica ha natura di “onere reale” sugli immobili, il suo importo è determinato per riparto annuale delle spese sostenute dal Consorzio per svolgere l’attività di bonifica di propria competenza oltre che il proprio funzionamento. L’ammontare della spesa consortile da ripartire tramite il contributo di bonifica è definito sulla base delle previsioni di spesa iscritte in bilancio e derivanti dal piano delle attività e dal programma annuale degli interventi. La ripartizione della spesa avviene in proporzione dell’indice di contribuenza attribuito a ciascun immobile in applicazione del Piano di Classifica ed è ricavato in funzione della rendita catastale (in caso di fabbricati) e/o del reddito dominicale (in caso di terreni).

Io non ho ricevuto l’avviso, ma un mio parente/vicino/conoscente sì, perché?

I motivi possono essere diversi: primo fra tutti, a differenza di chi riceve l’avviso, non si è proprietari di alcun immobile all’interno del comprensorio (es. si vive in un’abitazione in affitto); se invece si ha una proprietà, può essere che l’importo sia inferiore a € 6,00 e pertanto, in applicazione del piano di riparto, le quote contributive di importo all’attuale minimo esigibile mediante ruolo non vengono poste singolarmente in riscossione, ma lo saranno solo quando, sommate più annualità o più articoli dovuti della stessa proprietà consorziata, verrà raggiunto o superato tale valore.

Ultima possibilità: indirizzo di recapito errato o per qualche altro motivo mancata consegna della comunicazione. In questo caso si può contattare il Consorzio per le opportune verifiche o attendere semplicemente l’arrivo della cartella di pagamento.

Ci sono alcuni errori nell’avviso/cartella? Cosa fare?

Il Consorzio provvede annualmente, prima di procedere all’invio degli avvisi di pagamento, all’aggiornamento delle proprie rubriche anagrafiche, mediante confronto massivo con gli archivi dell’Anagrafe Tributaria e successiva normalizzazione dei dati di domicilio fiscale. Il Consorzio tratta puntualmente tutti quegli avvisi che, per una qualsiasi ragione, vengono restituiti al mittente, aggiornando o perfezionando gli indirizzi e provvedendo a rispedire l’avviso di pagamento al nuovo recapito. Le inesattezze possono riguardare sia il domicilio fiscale che il carico immobiliare; in entrambi casi è sufficiente rivolgersi al Consorzio per segnalare l’errore e richiederne la correzione, sospendendo eventualmente il pagamento in attesa di risposta o fino a nuove indicazioni.

Posso cambiare indirizzo di recapito dell’avviso?

Il domicilio fiscale è l’indirizzo prioritario di recapito degli avvisi di pagamento, tuttavia i contribuenti, se ne ricorre la necessità, possono indicare un diverso indirizzo di recapito che il Consorzio recepisce ma non sottopone a processi di aggiornamento e normalizzazione. Tale indirizzo di recapito alternativo potrà essere disattivato o modificato su richiesta del contribuente.

Chi paga in caso di comproprietà? Perché arriva solo ad uno?

Il tributo non è frazionabile tra i comproprietari perché relativo all’immobile: un bene giuridicamente indivisibile che genera un’obbligazione indivisibile. Il tributo imposto dal Consorzio è perciò da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Gli atti di riscossione sono intestati al rappresentante della proprietà individuato nel primo intestatario della partita del catasto consortile, fermo restando il diritto dei cointestatari, obbligati in solido al pagamento del contributo (ex. artt. 1299 e 1317 del C.C.) di indicare fra loro, a maggioranza di quote e in forma scritta, un diverso rappresentante.

È possibile dedurre i contributi consortili dalla dichiarazione dei redditi?

Trattandosi di contributo obbligatorio per legge il tributo è deducibile con la dichiarazione dei redditi, dove è possibile indicare nel rigo “Altri oneri deducibili” l’ammontare del contributo consortile con la descrizione “Bonifica”: a tal fine si consiglia comunque di conservare l’avviso o cartella di pagamento con le ricevute di versamento allegate. È comunque possibile richiedere al Consorzio una ricevuta del versamento.

Esistono riduzioni e sconti per le persone con basso reddito?

No, il tributo di bonifica è obbligatorio, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico dei titolari di diritti reali di beni immobili (terreni e/o fabbricati) e quindi non dipende e non può dipendere dal reddito e dalle condizioni sociali ed economiche del proprietario.

Esistono esenzioni per particolari tipi di immobili (immobili storici e artistici, sedi di Onlus, etc.)?

No, non esistono esenzioni in alcun caso. La Legge italiana stabilisce che l’esenzione dall’imposizione dei tributi e l’applicazione della rendita catastale agevolata sono limitate esclusivamente alle imposte dirette. Completamente diversa è la situazione per quanto attiene i contributi di bonifica che invece vengono imposti a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di diritti reali di proprietà di beni immobili in ragione del beneficio conseguito dall’attività del Consorzio e non quindi in relazione alle qualità o alle finalità dell’immobile.

Chi deve pagare il tributo in caso di affitto, nuda proprietà, usufrutto, etc.?

Il tributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/33). Il tributo è a carico di chi gode di diritti reali parziali sul bene immobile (usufruttuari, enfiteuti, affittuari, etc.) solo e soltanto quando questo è espressamente indicato da un contratto o da una sentenza.